Il panorama europeo dei sistemi di gestione dei rifiuti per il recupero degli imballaggi è ancora piuttosto diversificato nonostante negli anni le direttive comunitarie abbiano dato un indirizzo comune. Alcuni Paesi, ad esempio, dispongono di un unico compliance scheme, mentre altri ne hanno diversi in competizione tra loro. In alcune nazioni, poi, le norme si applicano solo a determinati flussi di imballaggi (domestici o commerciali-industriali), mentre in altre cercano di coprire tutte le tipologie.
In questo quadro, il Regolamento 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio, entrato in vigore nel febbraio 2025, pone tra i suoi obiettivi quello di armonizzare maggiormente il sistema.
La misura, frutto di complessi negoziati, ha una doppia dimensione nelle intenzioni della Commissione. Da un lato, ambientale, poiché mira a rendere le filiere più sostenibili, cercando di creare regole condivise per la gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio a livello comunitario. Dall’altro, economica, puntando a ridurre le importazioni di materie prime vergini e rafforzare i mercati delle materie prime seconde ottenute dal riciclo. Senza interventi, infatti, le stime riportate dalla Direzione generale dell’Ambiente indicano un aumento dei rifiuti di imballaggio in UE del 19% entro il 2030 e persino uno del 46% nel caso dei rifiuti di imballaggi in plastica.
Diversi attori avevano evidenziato tra le maggiori criticità della versione originaria il privilegiare il riuso rispetto al riciclo, rischiando di penalizzare modelli nazionali consolidati senza adeguate motivazioni scientifiche o economiche. La versione finale del Regolamento ha riconosciuto l’importanza del riciclo e introdotto specifiche deroghe per gli Stati che, come l’Italia, hanno performance elevate. Questo dovrà ovviamente essere rispettato nella fase attuativa e, a tale scopo, sarà centrale il principio di sussidiarietà, ossia dimostrare che l’azione che l’UE vuole attuare sia preferibile, per portata e impatti, rispetto a un’azione dei singoli Stati membri ai fini comunitari. Ugualmente sarà chiave il criterio della neutralità tecnologica, che riafferma l’importanza del riciclo rispetto al riuso.
La Commissione ha pubblicato delle linee guida, in marzo e in agosto, per facilitare l’attuazione delle disposizioni del Regolamento, una parte delle quali fissata già a partire dal 12 agosto, insieme ad alcune delle risposte alle domande più frequenti ricevute nei mesi precedenti.
Diversi punti, tuttavia, continuano a presentare dubbi, con gli operatori che segnalano la mancanza di atti e norme tecniche adeguati a chiarirli. Infatti, pur essendo il Regolamento 2025/40 direttamente applicabile in tutti i Paesi membri, occorrono interventi nazionali di adeguamento dei singoli sistemi nazionali. Ad esempio, riguardo a registri, criteri di attuazione della responsabilità estesa del produttore, compliance scheme e coordinamento con le norme esistenti.
In luglio, a poche settimane dall’entrata in vigore di una prima parte delle disposizioni, diverse associazioni di categoria e aziende di differenti Stati europei hanno lanciato un appello per chiedere alle istituzioni, comunitarie e nazionali, la revisione delle modalità e dei tempi di attuazione del Regolamento per trovare soluzioni che bilancino gli obiettivi di economia circolare con la competitività delle imprese. Anche in Italia molti operatori hanno chiesto al governo e alle istituzioni UE alcune misure urgenti, tra cui la sospensione delle sanzioni durante la fase di transizione e fino a quando non sia avrà un quadro normativo definitivo, lo smaltimento progressivo delle scorte di imballaggi in magazzino già acquistati o prodotti, l’utilizzo delle etichette già stampate per evitare sprechi economici e inutile consumo di materiali.
Alcuni dei temi al centro del dibattito sono la mancanza di una metodologia condivisa per i test delle PFAS a livello comunitario, di chiare modalità nella stesura della dichiarazione di conformità (Doc) e riguardo alle norme grafiche sull’etichettatura.
Tra i vari aspetti critici, l’individuazione del soggetto responsabile è centrale. Un punto molto delicato, che non è un dettaglio terminologico, è, infatti, la distinzione tra “fabbricante di imballaggi”, definito all’art 3(1)(13), e “produttore di imballaggi”, definito all’art. 3(1)(15), rilevante per l’attribuzione degli obblighi in materia di Extended Producer Responsibility (EPR). Il primo è generalmente unico e ha obblighi definiti a livello comunitario riguardanti la conformità del packaging (art. 15). Il secondo è invece individuato dallo Stato membro in cui l’imballaggio è immesso a consumo per la prima volta e dove, presumibilmente, diventerà rifiuto.
Il produttore ha quindi obblighi definiti a livello nazionale ed è responsabile della sua gestione a fine vita. La separazione tra questi due ruoli, prima del Regolamento 2025/40, non era netta. La Direttiva 94/62/CE, infatti, lasciava agli Stati membri l’individuazione del soggetto responsabile e questo ha portato a definizioni e applicazioni nazionali diverse, creando situazioni complesse nei casi che coinvolgono attori operanti in più mercati.
In Italia, le filiere EPR degli imballaggi considerano una definizione piuttosto ampia di “produttore di imballaggi”, che comprende “i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti” (fonte: Conai). Inoltre, il contributo ambientale può essere applicato già alla cessione di materia prima o semilavorato a un autoproduttore, con i compliance scheme che considerano anche questa una “prima cessione”. Di conseguenza, diversi operatori temono il rischio che l’art. 45, in cui gli obblighi EPR sono attribuiti ai soli “produttori” definiti dall’art. 3(1)(15), significhi che solo questi soggetti debbano appartenere o finanziare i compliance scheme, escludendo così i produttori di materie prime/semilavorati oggi presenti.
La buona intenzione di rendere più omogenea l’applicazione del principio EPR per le filiere degli imballaggi in UE rischia dunque di scontrarsi con alcuni aspetti applicativi, “dettagli diabolici” che potrebbero generare incertezze, vuoti di responsabilità e oneri sproporzionati per le aziende. Come in tutte le strategie, la fase di implementazione è cruciale per il successo. Serve uno sforzo, rapido ed efficace, da parte di istituzioni, associazioni e imprese affinché il Regolamento non sia un’altra occasione di sfiducia verso Bruxelles in un momento storico politicamente e socialmente già molto critico.